STATUTO dell’associazione BIBLIOTECA dei PICCOLI - ONLUS
Art. 1 – Costituzione
. E' costituita, con sede in Fiumicino - via dei Pastori, 10 –
località Maccarese - l'Associazione denominata “BIBLIOTECA DEI
PICCOLI ONLUS”; l’Associazione potrà istituire o chiudere sedi
secondarie, o sezioni, anche in altre città d’Italia mediante
delibera del Consiglio Direttivo.
. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di
Assemblea.
. L’Associazione è
un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del
d.lgs. 4 dicembre 1997 - n. 460.
. L'associazione ha durata illimitata.
Art.
2
– Scopo e
Attività
. L'Associazione si ispira a
principi di solidarietà sociale, trasparenza e democrazia, non
ha fini di lucro, è aconfessionale e apartitica
ha per scopo di prestare aiuto, in tutte le forme e nei modi di
legge, prevalentemente ai bambini in condizioni di grave disagio
e svantaggio. A tal fine l'associazione svolge attività di
assistenza sociale e socio-sanitaria, di istruzione e
formazione, di tutela dei diritti civili e persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale, sostenendone e
promuovendone i relativi programmi e progetti
al fine di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragioni di
condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari,
quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo disabili
fisici e psichici, indigenti, abbandonati, orfani o in
situazione di disadattamento o devianza, il tutto ai sensi
dell’articolo 10, secondo e terzo comma, del decreto Legislativo
n. 460 del 1997.
. A tale scopo
l’Associazione persegue il fine di promuovere lo sviluppo del
bambino nella sua interezza come persona, consentendo a ciascuno
di scoprire, svelare e arricchire il proprio potenziale;
stimolando il piacere di capire, conoscere e scoprire;
promuovendo le abilità sociali necessarie per vivere in armonia
e collaborare alla realizzazione di progetti comuni. In questa
strategia a lungo termine, protesa ad incrementare lo sviluppo
sociale, economico e culturale di un territorio, oggi più che
mai, è essenziale il ruolo che può svolgere la biblioteca: una
biblioteca intesa come porta di accesso locale all’informazione,
alle idee e al pensiero, alla cultura, alla conoscenza, che
concilia l’esigenza di interpretare e valorizzare l’identità
culturale della comunità che esprime con la proiezione verso il
mondo e la cultura globale.
. Le specifiche
finalità dell’Associazione sono rivolte alle seguenti aree di
intervento:
- sviluppo e
valorizzazione di raccolte organizzate di beni librari e
audiovisivi;
- elaborazione di
sistemi per consentire il libero accesso alle informazioni,
alla consultazione e al reperimento di beni culturali;
- raccolta ed
elaborazione periodica di dati per un corretto monitoraggio
delle esigenze degli utenti del servizio;
- elaborazione di
iniziative e progetti atti a favorire il miglioramento
complessivo della relazione tra biblioteca e utenza,
intercettando anche i pubblici refrattari, e a conseguire un
radicamento sempre più profondo nel territorio;
- attività di
formazione volte a promuovere la ricerca personale, il risveglio
della curiosità intellettuale e atteggiamenti positivi verso la
cultura rivolte a persone disagiate;
- iniziative tese a
incrementare adeguate occasioni di sviluppo sociale, affettivo e
cognitivo dei bambini;
- elaborazione di
progetti protesi a diffondere le culture “altre” come portatrici
di valore e di arricchimento alla nostra cultura;
- organizzazione di
eventi per informare e formare gli adulti che sono interessati
alla salvaguardia della salute e dello sviluppo armonico dei
bambini.
. Per perseguire tali
scopi l’Associazione potrà inoltre:
- produrre materiali
didattici;
- progettare e
produrre materiale editoriale;
- promuovere e
svolgere specifici studi e ricerche, eventi e corsi, collettivi
e individuali.
. L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di
attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione di
quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non
prevalente.
. L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di
autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività
marginali previste dalla legislazione vigente.
. L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione
con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito
degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni,
anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
. Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione, in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente
raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di
modico valore o di servizi ai sostenitori.
. L’Associazione opera sull’intero territorio nazionale.
Art.
3 –
Soci
. Sono Soci quelli che ne fanno richiesta, che sottoscrivono il
presente statuto e la cui domanda di adesione è accolta dal
Consiglio Direttivo.
. L’ammissione all’associazione è deliberata su domanda scritta
del richiedente sulla quale decide, senza obbligo di
motivazione, il Consiglio Direttivo; nella domanda di adesione
l'aspirante socio dichiara i dati anagrafici e i recapiti.
. L'iscrizione per l’anno in corso, decorre dalla data di
delibera del Consiglio Direttivo. A pagamento della quota
associativa avvenuto il Presidente provvede ad inserire il
nominativo nel registro degli iscritti;
l’adesione all’Associazione non comporta obblighi di
finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento
effettuato all’atto di iscrizione e al versamento della quota
associativa annuale. È comunque facoltà dei soci effettuare
versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli
annuali.
. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un
periodo temporaneo essendo esclusa la temporaneità della
partecipazione dell'associato alla vita associativa, salva la
facoltà di recesso di cui infra; tuttavia è in facoltà di
ciascun socio recedere dall'Associazione mediante comunicazione
in forma scritta inviata all'Associazione stessa.
. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
-
dimissioni volontarie;
-
non aver effettuato il versamento della quota
associativa;
-
decesso;
-
indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo; in
quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il
quale decide in via definitiva.
Il socio uscente
non potrà chiedere la restituzione di tutta o parte della quota
versata, in ragione del tempo trascorso.
. La quota non è
trasmissibile, né rivalutabile.
Art.
4 -
Diritti e obblighi dei soci
. Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi
nei confronti della Associazione; in particolare hanno diritto
di partecipare alla vita associativa, a partecipare alle
assemblee con diritto di voto se in regola con il pagamento
della quota associativa e a votare direttamente o per delega, a
svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere
dalla appartenenza all'Associazione.
. I soci possono essere:
- Soci Fondatori: le persone fisiche che sono intervenute
nell'atto costitutivo dell'Associazione;
- Soci Ordinari: tutti coloro che hanno aderito
successivamente all’Associazione, facendone richiesta ai sensi
del precedente art. 3;
- Soci Onorari: sono soci onorari le persone fisiche e/o
giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti
per la loro opera o per aver fornito un particolare contributo
all'attività della Associazione; tale qualifica viene attribuita
su designazione motivata del Consiglio Direttivo.
- Soci Sostenitori: tutti coloro i quali forniscono un
particolare contributo, anche in denaro o altra natura, alla
vita dell'Associazione.
. I soci sono tenuti a
rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote
sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea
nei tempi e nei modi fissati dal Consiglio Direttivo, e di
uniformarsi alle deliberazioni che verranno prese dall'Assemblea
e dal Consiglio Direttivo secondo la propria competenza.
. Ogni socio deve avere a cuore il prestigio dell'Associazione e
contribuire con ogni mezzo al buon andamento e al conseguimento
degli scopi della stessa.
. L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24
Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo.
. Il Consiglio Direttivo delibera inoltre l'esclusione del socio
che non provveda al versamento della quota annuale stabilita ai
sensi dell'art. 3.
Art.
5
– Organi . Sono organi dell'associazione:
-
l'Assemblea;
-
il Consiglio Direttivo;
-
il Presidente;
-
il Revisore dei conti.
Art.
6 - Assemblea
. L'organo supremo dell'Associazione è l'Assemblea degli
associati ed è costituita da tutti i soci.
. Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola con
il pagamento della quota sociale; essa è presieduta dal
presidente dell’Associazione.
. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria e si può
tenere in prima o in seconda convocazione.
. L’Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta
all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale
e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga
necessario sentito il parere del Consiglio Direttivo;
l’Assemblea è inoltre straordinaria quando viene convocata per
la modifica dello statuto e per deliberare lo scioglimento
dell’Associazione.
. L’Assemblea è altresì convocata
ogni qualvolta il
Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno; è inoltre convocata
quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e
sottoscritta da almeno un terzo dei soci; in tal caso il
presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma
successivo, alla convocazione entro venti giorni dal ricevimento
della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta
giorni dalla convocazione.
. Le riunioni sono convocate dal presidente, con
predisposizione dell'ordine
del giorno indicante
gli argomenti da trattare, almeno sette giorni prima della data
fissata, con comunicazione scritta affissa in bacheca e, dove
possibile, con comunicazione e-mail e/o fax; l’avviso deve
contenere l’ordine del giorno.
. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio
o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda
convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia
il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
. Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche fuori dalla
sede dell'Associazione, purchè in Italia.
. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza
semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal comma
successivo.
. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione e la
devoluzione del patrimonio devono essere approvate, sia in prima
che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre
quarti dei soci.
. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
-
eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
-
eleggere il Revisore dei conti;
-
approvare il bilancio preventivo;
-
approvare il rendiconto consuntivo;
-
approvare il programma di attività proposto dal Consiglio
Direttivo;
-
approvare o respingere le richieste di modifica dello
statuto;
-
approvare il regolamento interno;
-
approvare lo scioglimento dell’Associazione;
-
stabilire l'ammontare delle quote associative e dei
contributi a carico dei soci.
. Delle riunioni
dell’Assemblea si redige un verbale su apposito registro,
sottoscritto dal Presidente e dall’estensore.
. Ogni socio
maggiorenne ha diritto ad un solo voto per tutte le
deliberazioni dell'assemblea, ivi comprese quelle attinenti
l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei
regolamenti, nonchè la nomina degli organi direttivi
dell'Associazione.
. Ogni socio può
farsi rappresentare da altro socio, avente analogo diritto di
voto, mediante delega scritta; nessun socio può essere portatore
di più di 5 (cinque) deleghe.
Art.
7 –
Consiglio Direttivo
. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea con
votazione segreta; è composto da un minimo di tre membri ad un
massimo di nove e dura in carica tre anni. Esso può cooptare
altri membri esclusivamente in qualità di esperti; questi ultimi
possono esprimersi con solo voto consultivo.
. Il Consiglio Direttivo si riunisce:
- ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
- comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine
al bilancio e all'ammontare della quota sociale.
. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione
dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare,
almeno cinque giorni prima della data fissata, con comunicazione
scritta affissa in bacheca e, dove possibile, con comunicazione
e-mail e/o fax.
. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un
terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere,
con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro sette
giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro dieci
giorni dalla convocazione.
. In prima convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente
costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In
seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza
di almeno un terzo dei suoi componenti.
. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche
fuori dalla sede dell'Associazione, purchè in Italia.
. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza,
dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di
età dei presenti. Nelle votazioni in caso di parità prevale il
voto di chi presiede; delle riunioni del consiglio si redige il
relativo verbale su apposito registro, sottoscritto dal
Presidente e dall’estensore.
. Al Consiglio è
affidata la gestione ordinaria e straordinaria
dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione
dell'attività sociale, l'erogazione dei mezzi di cui dispone
l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente
Statuto.
. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
-
eleggere il Presidente e il Vice-presidente;
-
assumere il personale qualora se ne ravveda la necessità;
-
nominare il segretario qualora lo ritenga opportuno;
-
fissare le norme per il funzionamento dell'associazione
emanando un apposito regolamento;
-
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio
preventivo e il rendiconto annuali;
-
determinare il programma di lavoro in base alle linee di
indirizzo contenute nel programma generale approvato
dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e
autorizzandone la spesa;
-
accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
-
ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di
propria competenza adottati dal Presidente per motivi di
necessità e di urgenza;
-
nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza
dell'associazione.
. Il Consiglio può
delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.
. Nel solo caso che vengano a mancare uno o più consiglieri il
Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro
posto il Socio, o i soci, che nell’ultima elezione assembleare
seguono nella graduatoria della votazione; i nuovi consiglieri
decadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro
nomina.
. Nel caso in cui vengano a mancare consiglieri in numero
superiore alla metà il Presidente deve convocare l’Assemblea per
nuove elezioni.
Art.
8 – Presidente e Vice-presidente
. Il Presidente, che è anche presidente della Assemblea e del
Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo al suo interno a
maggioranza dei propri componenti, e dura in carica tre anni. La
prima nomina è ratificata nell’Atto Costitutivo.
. Esso inoltre cessa
dalla carica qualora non ottemperi a quanto disposto nei
precedenti art. 6 e 7.
. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei
confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni
dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci;
ha facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su
conti correnti bancari e postali.
. Il Presidente custodisce somme e valori dell'Associazione ed
esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la
contabilità.
. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di
competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica
nella prima riunione utile.
. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le
relative funzioni sono svolte dal Vice-presidente o, in assenza
di quest’ultimo, dal componente del Consiglio Direttivo più
anziano di età.
Art.
9 - Segretario
. Qualora il Consiglio
Direttivo lo ritenga opportuno può nominare un segretario; il
segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
-
provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro
dei soci;
-
provvede al disbrigo della corrispondenza;
-
è responsabile della redazione e della conservazione dei
verbali delle riunioni degli organi collegiali;
-
predispone lo schema del progetto di bilancio
preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese
di dicembre, e del rendiconto consuntivo, che sottopone al
Consiglio Direttivo entro il mese di marzo.
-
provvede alla tenuta dei registri e della contabilità
dell'Associazione nonché alla conservazione della
documentazione relativa;
-
provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento
delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio
Direttivo;
-
è a capo del personale.
Art. 10 - Revisore dei conti
. Il Revisore dei conti è eletto dall’Assemblea dei
soci e dura in carica tre anni e può essere revocato dal
Consiglio Direttivo per gravi motivi.
. Ad esso in
particolare viene demandato il compito di:
- controllare il
bilancio preventivo
- controllare il
rendiconto consuntivo.
. Il Revisore dei conti riferisce annualmente all'Assemblea con
relazione scritta e firmata.
. Esso agisce di propria iniziativa, anche su richiesta di uno
degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta
per iscritto e firmata.
Art.
11
-
Collegio arbitrale
. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per
l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli
organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere
devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio
arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali
giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura,
salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente
raggiunto tra le parti.
. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il
terzo dai primi due.
Art.
12 -
Esercizio sociale e bilancio
. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno)
dicembre di ogni anno.
. Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il
bilancio dell'esercizio che deve coincidere con l’anno solare;
il bilancio così predisposto e il bilancio preventivo, dovranno
essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro 120
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
. Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i
contributi e i lasciti ricevuti.
. La bozza di bilancio, nei dieci giorni che precedono
l'Assemblea che lo approva, ed il bilancio approvato, devono
essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione
dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere
copia a proprie spese.
Art.
13 -
Risorse economiche
. L'associazione trae le risorse economiche per il
funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
-
quote associative e contributi dei soci;
-
contributi dei privati;
-
contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
-
contributi di organismi internazionali;
-
donazioni e lasciti testamentari;
-
introiti derivanti da convenzioni;
-
rendite di beni mobili o immobili pervenuti
all'associazione a qualunque titolo.
. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito
dal Consiglio Direttivo.
. Nel corso della vita dell’Associazione i singoli associati non
possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
. L'associazione
potrà ricevere qualsivoglia finanziamento e/o contributo a
soggetti privati e pubblici per il conseguimento degli scopi
sociali, nonchè procedere al loro incasso.
. E' fatto divieto
all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili e
avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la
vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a
favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento
facciano parte della medesima e unitaria struttura.
. Gli utili e gli
avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente
per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad
esse direttamente connesse.
Art.
14
-
Quota sociale
. La quota associativa a
carico dei soci è fissata dall'Assemblea; essa è annuale e non è
frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita
della qualità di socio.
. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non
possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere
parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e
non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art.
15 – Convenzioni
. Le convenzioni tra
l’Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal
Consiglio Direttivo; copia di ogni convenzione è custodita
presso la sede dell’organizzazione. Il Consiglio Direttivo
decide sulle modalità di attuazione della convenzione. La
convenzione è stipulata dal Presidente dell’Associazione.
. I rimborsi relativi
alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono
accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sulla
utilizzazione di essi in armonia con le finalità statuarie
dell’organizzazione di volontariato e con le disposizioni della
convenzione.
Art.
16 -
Modifiche allo statuto
. Le deliberazioni di modifica del presente statuto
devono essere approvate, sia in prima che in seconda
convocazione, con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Art.
17 – Scioglimento
. L'Associazione
si scioglie per delibera dell'assemblea straordinaria.
. In caso di scioglimento l'assemblea nomina uno o più
liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'ente dovrà
essere devoluto, su indicazione dell'assemblea, ad opera dei
liquidatori a favore di altra organizzazione non lucrativa di
utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque
l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge
23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
Art.
18 – Regolamento Interno
. L'assemblea può approvare un regolamento interno, che verrà
elaborato a cura del Consiglio Direttivo.
Art.
19 - Norma di rinvio
. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa
riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. |